Dottorati di Ricerca

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ACCEDERE AL DOTTORATO DI RICERCA CON UN TITOLO STRANIERO

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Possono presentare domanda di ammissione al Dottorato tutti coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

  • Laurea specialistica o magistrale o Laurea rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 modificato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, nonché titoli accademici di secondo livello ad essi equivalenti;
  • titolo accademico conseguito all’estero dichiarato equipollente;
  • titolo accademico conseguito all’estero. iL titolo deve risultare comparabile per durata, livello e campo disciplinare al titolo italiano che consente l’accesso al Dottorato.
Alcuni Dottorati possono richiedere un diploma di laurea specifico. L'informazione è contenuta nella relativa scheda allegata al Bando ("Ammissione").

L' idoneità del titolo ai soli fini dell'ammissione al Dottorato viene valutata dalla Commissione giudicatrice del concorso di ammissione, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento dei titoli di studio.

La procedura di ammissione è esclusivamente telematica, quindi è richiesto l'upload dei documenti che attestano il conseguimento del titolo.
Per documentare il si richiede, in forma scansionata, il diploma di laurea originale. Se il percorso si articola in primo e secondo livello, vanno caricati entrambi i diplomi. Qualora il diploma originale non fosse ancora disponibile, sarà sufficiente - in questa fase - caricare un certificato di conseguimento del titolo emesso dall'istituzione che lo ha rilasciato.
Per documentare il conseguimento del titolo e il percorso di studi si richiede il Diploma attestante il titolo di laurea di secondo livello (se richiesto dal Corso, anche quello relativo al titolo di primo livello) e i certificati degli esami sostenuti con le relative votazioni.
Se la lingua dei certificati è diversa dall'inglese, i candidati dovranno caricare una traduzione in lingua inglese o italiana. In questa fase la traduzione potrà essere effettuata dai candidati stessi, che si assumono totalmente la responsabilità della veridicità della traduzione e della conformità all'originale.

E' interesse dei candidati caricare online qualsiasi altro documento utile alla valutazione dei titoli di studio (es. Diploma Supplement, programmi dei corsi, dichiatrazione di valore, etc.), soprattutto se il paese che li ha rilasciati ha un sistema di istruzione non comparabile a quello italiano.
Le Commissioni d'esame si riservano di richiedere ai candidati di fornire ulteriore documentazione, se reputato necessario ai fini del riconoscimento dell'idoneità.

Sul sito del CIMEA è disponibile una banca dati dei sistemi universitari di alcuni paesi.

Ai fini dell'immatricolazione, i candidati dovranno produrre gli originali legalizzati di quanto scansionato in fase di ammissione.

Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961, i documenti devono essere muniti di timbro Apostille, apposto dalle competenti Autorità locali, che sostituisce la legalizzazione.
In virtù di convenzioni internazionali, gli atti rilasciati da alcuni Paesi europei (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Germania, Lettonia) sono esentati dall’obbligo di legalizzazione o Apostille.



Informazioni aggiornate al: 27.5.2019 alle ore 09:11