Con decreto del Ministro della salute del 5 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23/09/2021 n. 228, sono stabilite le modalità di acquisizione, mantenimento e dimostrazione del livello di istruzione e di formazione del personale di cui deve disporre ogni allevatore, fornitore e utilizzatore di animali utilizzati a fini scientifici o didattici.
Il D.M. indica il livello di competenza (definito, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), come il complesso di 4 requisiti: istruzione, formazione, esperienza professionale e sviluppo professionale continuo richiesto al personale che svolge le funzioni di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 26/2014, segnatamente:
Il D.M. definisce altresì il livello competenza richiesto al personale che svolge i compiti propri del responsabile del benessere e della cura degli animali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 26/2014, al membro scientifico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 26/2014 e del veterinario designato.
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