Sono considerati "dirigenti" (ai fini della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro):
- il direttore amministrativo
- i dirigenti (capi area)
- i direttori di dipartimento (ex-presidi di facoltà)
- i direttori dei centri servizi con autonomia di spesa
Con l'accettazione dell'incarico questi soggetti sono investiti di tutti i doveri e le responsabilità indicate dal regolamento di ateneo sulla sicurezza, e quindi anche dell'obbligo di essere formati, entro 12 mesi. Sono ammessi come uditori anche i delegati alla sicurezza del dirigente.
Secondo l'accordo stato-regioni del 21 dicembre 2012 il corso dev'essere strutturato in 4 moduli:
- giurido-normativo
- gestione ed organizzazione della sicurezza
- individuazione e valutazione dei rischi
- comunicazione, formulazione e consultazione dei lavoratori
per una durata minima di 16 ore. Il corso è generalmente strutturato in 4 incontri pomeridiani da 4 ore ciascuno. Ognuno di questi quattro moduli prevede i seguenti contenuti minimi:
- modulo 1, giuridico-normativo:
- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
- soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
- delega di funzioni;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
- i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;
- modulo 2, gestione ed organizzazione della sicurezza:
- modelli di organizzazione e digestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. n. 81/08);
- gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
- modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/08;
- ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
- modulo 3, individuazione e valutazione dei rischi:
- criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- il rischio da stress lavoro correlato;
- il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
- il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
- le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
- la considerazione degli infortuni mancanti e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavori e dei preposti;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria;
- modulo 4, comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori:
- competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
- importanza strategica dell'informazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
- tecniche di comunicazione;
- lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
Per essere valido il corso necessita della frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione e di una verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test per verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato.
Il corso ha una validità di massimo 5 anni, in seguito ai quali dovrà essere previsto un corso di aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore. La formazione come "dirigenti" esenta il soggetto dalla formazione come "lavoratore". Sono esentati dall'obbligo di partecipazione al corso per "dirigenti" i soggetti che dimostrino di avere svolto prima del 2013 la formazione per datori di lavoro che rivestono il ruolo di ASPP oppure il modulo A per ASPP/RSPP.