Area dei Servizi ICT

Norme

Installazione di un Accesspoint Wireless

L'applicazione di un access-point wireless ad una presa di rete della Rete di Ateneo può essere interpretato come un ampliamento della RLS (vedi regolamento S.I.R.A.) e quindi soggetto a presentazione preventiva di un progetto al Gestore (vedi art. 2 comma 5).

  • in linea di principio la corrispondenza utente - pc - indirizzo IP degli utenti ed elaboratori che accedono alla Rete di Ateneo deve essere nota o ricostruibile e loggata fino ai 12 mesi precedenti oltre ai log sin ora archiviati(1) per eventuali richieste da parte dell'Autorità Competente e deve essere distrutta successivamente

  • la chiave wep fissa (non ruotata almeno ogni 10 minuti) non è ritenuto mezzo affidabile né per la crittografia né per l'autenticazione

  • non è necessario che la comunicazione via etere venga criptata, posto che l'utente venga messo a conoscenza dei rischi

  • l'accesso alla rete tramite AP wireless deve essere limitato all'utenza individuata dal regolamento S.I.R.A.

  • vanno utilizzati solamente Accesspoint e Antenne Omologate secondo le specifiche vigenti del Ministero delle Comunicazioni

  • ogni accesspoint deve usare un ESSID proprio, non generico, a meno che non adotti configurazioni di accesso e protocollo identiche ad un'altro o sfrutti la tecnica del roaming

  • l'interconnessione di strutture o utenti su suolo non di proprietà dell'Università di Trieste ovvero tra due aree di proprietà dell'Università non direttamente confinanti è soggetta anche ad autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni

(1) Il D.L. 124 del 27.7.2005 all'articolo 6 comma 3 punti B e D modifica il D.Lgs. 196 del 30.6.2003 (Testo unico sulla privacy) in particolare per quanto riguarda l'articolo 132 comma 1 e 2 indicando l'archiviazione per 12 mesi (6+6 mesi rispettivamente per attività giudiziaria su reati e delitti) oltre alla conservazione obbligatoria di tutti i pregressi fino al 31.12.2007


Informazioni aggiornate al: 03.12.2019 alle ore 13:06